Gentili soci,
con la presente
siamo a convocare l'assemblea dei soci dell'associazione
Pantagruel per il giorno giovedi 13 febbraio alle ore 21.00 in prima
convocazione ed occorrendo alle ore 21.30 in seconda convocazione,
presso il Centro Culturale Le Corti via Sonnino 1
Montespertoli,
per discutere e deliberare sui
seguenti punti all'ordine del giorno:
1)
Presentazione ed approvazione del rendiconto annuale al 31.12.2013;
2) Programma delle attività sociali per l'anno
2014;
3) Variazioni al Consiglio
Direttivo;
4) Valutazione circa la possibilità
di stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi
dell'attività sociale;
5) Varie ed
eventuali.
In merito al terzo punto
all'ordine del giorno si invitano i soci che avessero l'intenzione di candidarsi
ad entrare a far parte del Consiglio Direttivo a comunicarlo prima
dell'assemblea.
Si ricorda inoltre che ai sensi
dell'art.8 dello statuto sociale è possibile delegare un altro socio a
partecipare all'assemblea fermo restando il limite di tre deleghe per ciascun
socio.
Pantagruel
Di seguito lo STATUTO dell'Associazione
ARTICOLO
1 - Denominazione, Sede, Durata
In data
1 Maggio 2012 viene costituita l'associazione ricreativa culturale denominata
"Pantagruel" con sede a Montespertoli (FI) in Piazza Machiavelli
n.18.
La
sede dell'associazione può essere trasferita per deliberazione dell'assemblea
dei soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire o sopprimere sedi e
sezioni staccate anche in località diverse da quella dove ha sede
l’associazione.
La
durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato a far data dall'atto
costitutivo.
ARTICOLO
2 - Finalità
Lo scopo
principale dell’Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione,
realizzando attività di promozione sociale, culturale, artistica, sportiva,
turistica e ricreativa, nonché servizi ed attività socialmente utili,
contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
Sono campi
specifici di attività dell’Associazione la divulgazione della cultura enologica
ed alimentare attraverso tutti i canali possibili, anche mediante
l’organizzazione di incontri, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi
studio, corsi di formazione e aggiornamento, nonché l’individuazione di
prodotti alimentari e vinicoli le cui modalità di produzione sono legate a un
territorio, promuovendone la conoscenza e le produzioni eco-sostenibili.
L’Associazione,
per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le
operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà
opportune, nonché l’apertura, all’interno dei propri locali, del servizio di somministrazione
di alimenti e bevande esclusivamente ai soci.
L’Associazione
potrà affiliarsi ad altre associazioni aventi scopo sociale analogo o affine al
presente statuto nonché promuovere ed organizzare iniziative in comune con esse.
L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei
modi e nei limiti della normativa vigente.
ARTICOLO
3 - Finalità – Incontro periodico
Per
la realizzazione delle finalità sopra riportate l’associazione organizza
periodicamente un incontro a tema.
Tutti
i soci in regola con il versamento delle quote associative sono liberi di
partecipare all’incontro. Il Consiglio direttivo potrà chiedere ai partecipanti
all’incontro il versamento di una quota integrativa, stabilita dal consiglio
direttivo, destinata al rimborso delle spese sostenute per la sua realizzazione.
ARTICOLO
4 - Patrimonio ed entrate dell’associazione
L'associazione
non ha scopo di lucro e provvede al proprio sostentamento tramite
autofinanziamento realizzato con il tesseramento a pagamento dei soci.
La
quota associativa, il cui importo è variabile ogni anno, viene decisa dal
consiglio direttivo in carica nell'anno per cui è valido il tesseramento.
Le altre
entrate dell'associazione sono costituite da:
contributi
degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali
dell'associazione; contributi di privati, dello Stato, di Enti e di
Istituzioni pubbliche, di organismi nazionali o internazionali; donazioni e
lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento del
patrimonio; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili pervenuti
all'associazione a qualunque titolo; entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo
associativo; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni o servizi di modico valore.
E'
data facoltà al consiglio direttivo di stabilire dei contributi straordinari
una tantum per poter far fronte a fabbisogni improvvisi ed imprevisti o
necessari per l'esistenza in vita dell'associazione; in questo caso ogni socio
ha l'obbligo morale del versamento.
E'
data inoltre la facoltà al consiglio direttivo di stabilire delle quote una
tantum per realizzare iniziative di carattere sociale quali gite,
manifestazioni, degustazioni, incontri, dibattiti ecc. ecc.; in questo caso
ogni socio ha la libertà di aderire o non aderire.
Eventuali proventi delle attività consentite non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forma
indiretta. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali o statutariamente previste.
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili che sono di proprietà
dell'associazione; dai fondi di riserva; da erogazioni, donazioni e lasciti
destinati all’incremento del patrimonio.
ARTICOLO
5 - Soci
I soci si distinguono in ‘Soci
Fondatori’ e ‘Soci Ordinari’.
Sono
Soci Fondatori le persone presenti alla riunione di fondazione
dell’associazione e che hanno sottoscritto l’atto costitutivo
dell’Associazione; Il socio Fondatore non è esonerato dal versamento della
quota associativa annua che viene stabilita dal Consiglio Direttivo in carica
ed è la stessa stabilita per i soci ordinari.
L'adesione
all'Associazione è libera ma impone il rispetto del presente statuto, del
regolamento, delle decisioni prese dagli organi sociali e la tenuta di un
comportamento corretto, sia nelle relazioni interne tra soci, sia in quelle con
i terzi.
Gli
aspiranti soci devono presentare domanda alla associazione, compilando la
scheda di adesione predisposta a cura del Consiglio Direttivo. L’adesione
all’associazione è riservata alle persone maggiorenni. Non è ammessa l’adesione
temporanea all’associazione.
Tutti
i soci in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di
partecipare alle attività dell'associazione; la partecipazione alle attività
non da diritto ad alcun compenso ne rimborso delle spese sostenute, salvo diversa
disposizione del Consiglio direttivo.
Ogni
Socio è munito di tessera identificativa recante il proprio Nome e Cognome, il
numero e l'anno di validità della tessera.
La
quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi o per successione ed è
esclusa ogni possibilità di rivalutazione della stessa.
Non
è previsto un tetto massimo al numero dei soci.
ARTICOLO
6 - Soci, Perdita dei requisiti
La qualifica
di Socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale,
espulsione, radiazione o dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei
confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o
l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
-
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell’Associazione, dei suoi
organi sociali, dei suoi soci; - attentare in qualche modo al buon andamento
dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; -
commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - appropriazione
indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà
dell’Associazione; - arrecare in qualunque modo danni morali o materiali
all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di
dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di
sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso, presentato al
Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea
dei Soci.
La
perdita della qualità di Socio per qualsiasi motivo non da diritto al rimborso
della quota annua pagata ne alla parte di competenza del fondo comune.
ARTICOLO 7 - Esercizio Sociale
L'esercizio
sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro
novanta giorni chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige
la bozza del rendiconto al 31 Dicembre eventualmente corredata da una relazione
sull'andamento della gestione che viene depositato in copia nella sede del
Circolo a disposizione dei soci affinché ne possano prendere visione.
L'Assemblea
per l'approvazione del rendiconto viene convocata dal Presidente entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà
devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a
disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi
impianti o attrezzature. È vietata la distribuzione ai soci, sotto qualunque
forma ed anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di
fondi, riserve o capitale a meno che tale distribuzione non sia imposta dalla
legge.
ARTICOLO
8 - Assemblea dei soci
Tutti i Soci in regola con il pagamento
delle quote associative hanno il diritto di partecipare alle Assemblee ed hanno
il diritto di voto per tutte le decisioni relative alla vita dell'Associazione
ivi compresa l'elezione del Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto in
assemblea. Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta
esclusivamente da un'altro Socio, ma nessun socio potrà rappresentarne più di
tre oltre se stesso.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente
del Consiglio direttivo, quando il Presidente stesso od il Consiglio Direttivo
ne ravvisino la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da
almeno un quinto dei Soci con il diritto di voto.
Dalle riunioni dell'Assemblea dei Soci
viene redatto verbale a cura del segretario, che viene trascritto in apposito
libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario,.
Le riunioni dell'Assemblea vengono
convocate a cura del Consiglio Direttivo dell’Associazione e devono essere
convocate almeno sette giorni prima della data prevista per l’assemblea tramite
avviso scritto affisso presso la sede sociale, oppure inviato a ciascun socio
per posta ordinaria o per posta elettronica, o consegnato a mano, o una
qualsiasi combinazione delle modalità sopra descritte. L’avviso deve contenere la
data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione e l'ordine
del giorno.
L'Assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con l'intervento, anche per delega, di almeno
la metà dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria, in prima
convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei
Soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà dei Soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO
9 - Funzionamento dell’assemblea
L’Assemblea è presieduta da un presidente e
da un segretario, anche non socio, eletti in seno alla stessa. Le votazioni
possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni
assembleari e gli atti verbalizzati sono a disposizione dei soci per la
consultazione.
ARTICOLO
10 - Poteri dell’Assemblea
L'Assemblea ordinaria dei Soci:
- approva le linee generali del programma
di attività
- approva il rendiconto annuale e delibera
sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi, votando a
scrutinio segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci fino ad un
numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità
di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità
di iscrizione all’Associazione;
-
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle
modificazioni dell'Atto costitutivo e dello statuto sociale, nonché sullo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
ARTICOLO
11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto
dall’Assemblea dei Soci che e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo
di tre ad un massimo di undici membri, tutti soci dell’associazione. Tutti i
consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo
interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza
legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente
e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Tesoriere: che tiene la contabilità ed
è responsabile della cassa;
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i
suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle
attività dell’Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, fatto
salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, nell’interesse dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle
proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di
commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di
cittadini anche non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire
alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto
indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni
economiche approvate dall'Assemblea.
ARTICOLO
12 - Compiti del Consiglio Direttivo
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
eseguire le delibere dell’Assemblea; formulare
i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea; predisporre il rendiconto annuale; predisporre tutti gli
elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica
dell'anno sociale; deliberare circa l’ammissione dei soci, eventualmente
delegando allo scopo uno o più Consiglieri; deliberare circa le azioni
disciplinari nei confronti dei soci; stipulare tutti gli atti e i contratti
inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni di proprietà
dell’Associazione o ad esso affidati; decidere le modalità di partecipazione
dell’Associazione, alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e
viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; relazionare
all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, circa l'attività complessivamente
svolta.
ARTICOLO
13 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando
ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente
da effettuarsi a cura del Presidente con un preavviso di almeno tre giorni.
Le sedute sono valide quando vi intervenga
la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi,
possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo
Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Delle
deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme
al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci
che richiedano di consultarlo.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo
di almeno la metà dei consiglieri il Consiglio Direttivo si considera decaduto.
Il Consiglio Direttivo deve inoltre dimettersi quando ciò sia deliberato da
almeno 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a
convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
ARTICOLO
14 - Regolamento
Le norme di funzionamento eventualmente
predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea (il cosiddetto
Regolamento) saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi
esposto nella sede sociale oppure presenti sul sito web dell’Associazione. Gli
aderenti possono richiederne copia personale.
ARTICOLO
15 - Scioglimento dell’Associazione
La decisione motivata di scioglimento
dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza
assoluta dei medesimi.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione
del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi
stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e
comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dalle
normative vigenti, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori,
scegliendoli preferibilmente fra i soci.
ARTICOLO
16 - Clausola arbitrale
Ogni
vertenza tra gli associati o tra questi ed il Circolo relative
all'interpretazione del presente atto sarà deferita al Consiglio Direttivo per
un tentativo di conciliazione o, in difetto, alla decisione di un arbitrato
dove ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro mentre il terzo arbitro
sarà nominato di comune accordo tra i due arbitri designati. La decisione viene
presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, ed è
vincolante per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa.
ARTICOLO
17 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente
statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea dei Soci a norma del
codice civile e delle vigenti leggi.